Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto "Milleproroghe".
L'art. 14, comma 3 del Decreto dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2025, del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e in ogni caso non superiore a 24 mesi, con causali meno rigide.
Confermata, dunque, la proroga al 31 dicembre dell’utilizzo della causale basata sulle "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva", che le parti del rapporto di lavoro (datore di lavoro e lavoratore) potranno apporre al contratto individuale di lavoro, qualora la contrattazione collettiva non abbia individuato proprie causali all’avvio di contratti a tempo determinato.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
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