Risoluzione Agenzia Entrate n. 28/E del 10.04.2025


RISOLUZIONE N. 28

Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

autonomi ed enti non commerciali
Roma, 10/04/2025




OGGETTO: PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati
detenuti tramite OICR NON PIR Compliant–– Articolo 13, commi 2 e 2–
bis, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124




Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società di gestione del risparmio istante (di seguito, ''Istante'' o ''SGR'') intende
offrire alla propria clientela l'investimento in fondi di investimento alternativi (di seguito
''FIA'') ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la
direttiva europea 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011
(direttiva AIFM).

Nel caso di specie, i FIA saranno principalmente costituti sotto forma di SCSp
(société en commandite spéciale) o di SCA ­ SICAR (société en commandite par actions
­ Société d'Investissement en Capital à Risque
) di diritto lussemburghese.

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Le SCSp sono delle partnership (società di persone) la cui struttura prevede due
tipologie di soci:

­ il general partner (GP) che ha il potere di controllo e di gestione dell'attività di
ordinaria amministrazione della struttura e che risponde con responsabilità illimitata?

­ i limited partners (LP) che non hanno diritto a partecipare alla gestione in virtù
di una responsabilità limitata al patrimonio sociale.

Al riguardo, l'Istante rappresenta che la figura del GP verrà ricoperta da una
società di diritto lussemburghese, quale la S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), e i
LP italiani investiranno tramite l'Istante che, in qualità di distributore italiano, opererà
come «nominee on behalf of its clients».

Le SCA sono società in accomandita per azioni la cui struttura prevede due diversi
tipi di partecipanti:

­ l'azionista accomandatario, responsabile in solido di qualsiasi obbligo?

­ gli azionisti accomandanti, la cui responsabilità è limitata all'importo
dell'investimento.

Le SCA ­ SICAR sono, generalmente, strutture multicomparto che, come tali,
possono gestire comparti separati che si distinguono per la loro specifica politica
d'investimento o per altre caratteristiche particolari, ognuno dei quali può essere
rappresentato da una o più classi di azioni.

I gestori delle SCSp e delle SCA ­ SICAR saranno management company
costituite secondo la legge lussemburghese e vigilate dall'autorità di vigilanza
lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier ­ CSSF).

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La SGR fa presente che «le SCSp e le SCA ­ SICAR che verranno proposte [...]
saranno veicoli di investimento esteri che avranno tutte le caratteristiche per essere
qualificate come Fondi di Investimento Alternativo (FIA) esteri.
[...] La conformità di tali
strutture alle disposizioni dell'AIFMD verrà esplicitata anche nei regolamenti e negli atti
costitutivi delle strutture stesse
[...]. Anche la politica di investimento degli stessi (che
deve essere sempre conforme alla AIFMD) sarà esplicitata nei regolamenti dei veicoli.

In conclusione, sia le SCSp sia le SCA ­ SICAR sono veicoli societari per mezzo
dei quali in Lussemburgo è possibile istituire fondi d'investimento alternativi conformi
alla direttiva 2011/61/EU
».

I FIA proposti investiranno esclusivamente in attività finanziare aventi i requisiti
necessari per essere considerate ''investimenti qualificati'' ai fini della normativa sui piani
di investimento a lungo termine (cd. ''PIR'') di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ma non nelle percentuali
per essere qualificati come OICR PIR compliant.

La SGR fa presente che presso la medesima sono stati costituiti PIR, sia ordinari
sia alternativi, in forma di rapporti di custodia e amministrazione in regime di risparmio
amministrato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1996, n. 461.

Al riguardo, la SGR «chiede se i sottoscrittori dei FIA potranno inserire tale
investimento in un PIR cd. ''fai da te'', dando rilevanza non alle quote o azioni dei
FIA, ma all'investimento effettivamente effettuato indirettamente in ''strumenti finanziari
qualificati'' per il tramite dei predetti veicoli
».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

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L'Istante ritiene che, nell'ambito di un PIR ''fai da te'', una persona fisica possa
investire indirettamente in strumenti finanziari qualificati anche per il tramite di un OICR
NON PIR
compliant.

In tal senso, l'Istante evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 2 e 2­bis
dell'articolo 13­bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevedono la possibilità
di destinare le somme e valori in un PIR anche ''indirettamente'' agli investimenti
qualificati
, sono state introdotte per dare rilevanza normativa all'approccio look through,
in precedenza utilizzato limitatamente agli investimenti ''indiretti'' effettuati tramite
OICR NON PIR compliant da parte dei cd. ''fondi di fondi''.

A parere della SGR, «è la stessa Agenzia delle entrate che, nella circolare 19/
E del 2021 ha affermato che ''Gli investimenti nei predetti veicoli societari assumono
rilevanza sia qualora effettuati da OICR PIR compliant sia nell'ambito dei PIR c.d. ''fai
da te'''' (pag. 27).

Pertanto, il medesimo principio non può che applicarsi anche con riferimento
agli investimenti qualificati effettuati nell'ambito di un PIR ''fai da te'' indirettamente
attraverso la partecipazione in un OICR che effettui esclusivamente investimenti
''qualificati o non qualificati'' ammessi al regime PIR (con esclusione, quindi degli
investimenti in società residenti in Paesi non white list). Ciò in quanto il chiarimento
fornito dall'Agenzia delle entrate esprime un principio di carattere generale applicabile
anche al PIR ''fai da te''.

Tanto premesso, a parere dell'istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre
condizioni, tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla fattispecie in esame, nella
quale i veicoli di investimento esteri pur avendo forma societaria, possiedono anche le

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caratteristiche per qualificarsi anche come FIA alternativi ai sensi della direttiva AIFM.
In altri termini, laddove il FIA non si qualifichi come ''OICR PIR compliant'', ma investa
esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, dovrebbe poter essere
considerato semplicemente un ''veicolo'', al di là della circostanza che sia anche un FIA,
tramite il quale il titolare di un PIR ''fai da te'' realizza un investimento indiretto che può
essere valorizzato nell'ambito degli investimenti qualificati da detenere nel PIR
».

In tale ipotesi, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del
limite di concentrazione in capo al titolare del piano sarà necessario considerare l'effetto
''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione al veicolo medesimo, così
come previsto dai documenti di prassi (cfr. circolare 19/E del 2021, par. 2).

In conclusione, «l'Istante ritiene che le somme o i valori conferiti nell'ambito
della quota obbligatoria di un ''PIR fai da te'', possano essere destinati ''indirettamente''
agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR anche tramite
un veicolo che si qualifichi come OICR in base alla normativa del Paese nel quale è
istituito, a prescindere dalla forma giuridica assunta
».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017) prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e
dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti (cd.
''investimenti qualificati'') operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo
termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste
dalla normativa (vincoli e divieti di investimento), cd. regime PIR.

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Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti
quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate
caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli
di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e
liquidità).

Come affermato nella relazione illustrativa alla predetta legge, si tratta di una
disciplina fiscale diretta a favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso
gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed
europee, radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse
finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.

I chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei PIR sono stati resi con le circolari
26 febbraio 2018, n. 3/E, 29 dicembre 2021, n. 19/E e 4 maggio 2022, n. 10/E.

Come chiarito dalle richiamate circolari, oltre agli investimenti ''diretti'',
costituiscono investimenti qualificati anche quelli effettuati ''indirettamente'' attraverso
OICR PIR compliant, vale a dire OICR che investono negli strumenti finanziari che,
secondo il regime PIR, si definiscono qualificati.

Al riguardo, nella circolare n. 19/E del 2021 è stato affermato che ai fini della
verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo agli OICR PIR compliant facenti
parte del PIR o dell'unico OICR che costituisce il PIR, tenuto conto che trattasi di
entità soggette alla vigilanza delle competenti autorità di regolamentazione del settore
bancario e finanziario, si può far riferimento alla politica di investimento indicata nel
relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero,
nella documentazione d'offerta pubblicata.

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In particolare, come chiarito dalla circolare n. 3/E del 2018, nel regolamento
o nella documentazione di offerta dell'OICR devono essere specificatamente indicati i
vincoli di investimento, ivi compreso il divieto di investimento in Paesi non collaborativi,
e il limite di concentrazione previsti dalla normativa fiscale sui PIR.

In ogni caso, anche gli OICR PIR compliant devono essere conformi, in base alla
tipologia di ciascun OICR, alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalle disposizioni
di vigilanza. Ne consegue che detti OICR possono considerarsi investimenti qualificati
ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di
offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla
normativa fiscale pro­tempore vigente in materia.

Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2018, gli investimenti conferiti nel piano
possono essere costituiti anche esclusivamente da quote o azioni di un medesimo OICR
PIR compliant
.

In tal caso, i vincoli e i divieti, soddisfatti dall'OICR, risultano implicitamente
soddisfatti anche in capo al titolare del piano. Diversamente, nel caso di investimenti
qualificati
­ diversi da OICR PIR compliant ­ i vincoli devono essere rispettati, in capo
al titolare del piano.

La citata circolare, inoltre, ha precisato che possono rientrare tra gli investimenti
qualificati
anche le quote o azioni di OICR che investano negli strumenti finanziari
rilevanti ai fini della normativa in commento per il tramite di altri organismi di
investimento (c.d. ''fondi di fondi'').

In tal caso, qualora i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR siano rispettati,
sia dall'organismo di investimento in cui la persona fisica investe direttamente sia dagli

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OICR ''sottostanti'' all'organismo di investimento medesimo, l'investimento può essere
considerato qualificato senza necessità di considerare le singole attività in cui hanno
investito l'OICR oggetto di investimento diretto da parte della persona fisica e gli OICR
in cui questo, a sua volta, investe.

Diversamente, nel caso in cui l'OICR investa in OICR NON PIR compliant al fine
di stabilire se l'investimento nel primo OICR rispetti i vincoli di composizione (e dunque
possa essere considerato PIR compliant) rilevano le singole attività in cui è investito il
patrimonio dell'OICR sottostante (look through).

In altri termini, le indicazioni fornite nelle citate circolari sull'approccio look­
through
nell'ipotesi di investimento in un OICR che investa in altri OICR evidenziano
che tale criterio consente di ''isolare'' gli investimenti utili al raggiungimento delle
soglie minime di investimenti qualificati previste da ciascuna tipologia di PIR, al fine di
considerare l'OICR oggetto di investimento diretto come PIR compliant.

Ciò premesso, a seguito delle modifiche normative al regime PIR, nella circolare
n. 19/E del 2021 è stato precisato anche che la normativa sui PIR 3.0 e sui PIR
Alternativi prevede che le somme o i valori conferiti nel piano nell'ambito della quota
obbligatoria possono essere destinati anche «indirettamente» agli investimenti qualificati
che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR (cfr. commi 2 e 2­bis dell'articolo 13€bis,
del decreto legge n. 124 del 2019).

Tale previsione normativa è volta a dare rilevanza all'approccio look­through, già
utilizzato nella circolare n. 3/E del 2018 con riferimento agli investimenti ''indiretti''
effettuati tramite OICR Non PIR compliant da parte dei ''fondi di fondi''.

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In base a tale approccio, legittimato dallo stesso legislatore quale criterio generale
per valorizzare nell'ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche quelli
effettuati indirettamente, nella citata circolare n. 19/E del 2021 si è ritenuto che assumano
ora rilevanza anche gli investimenti qualificati effettuati indirettamente per il tramite di
un veicolo.

Detti investimenti andranno computati tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo
dato dalla percentuale di partecipazione nel veicolo stesso.

Affinché il veicolo possa essere utilizzato per dare rilevanza agli investimenti
qualificati
indiretti, deve essere di natura partecipativa e rispettare determinati requisiti,
in coerenza con la normativa generale PIR.

Pertanto, deve trattarsi di veicoli societari, italiani o esteri, istituiti in Stati UE o
SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni.

In quest'ultimo caso, il citato documento di prassi precisa che considerato che ai
fini dell'agevolazione rileva l'investimento sottostante, al fine di garantire la ratio della
normativa di esenzione, si ritiene che il veicolo societario debba investire esclusivamente
in attività finanziare ammissibili ai fini PIR (''investimenti qualificati'' e ''investimenti
non qualificati
''). Di conseguenza, può trattarsi di una ''holding pura'' o di uno special
purpose vehicle
, che non potrà investire in strumenti finanziari emessi da imprese situate
in Paesi cd. ''non collaborativi'' ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di
bilancio 2017 (divieto di investire in Paesi diversi da quelli inclusi nella ''white list'').

Gli investimenti nei predetti veicoli societari assumono rilevanza sia qualora
effettuati da OICR PIR compliant sia nell'ambito dei PIR ''fai da te''.

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In tale ultimo caso, la verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del
limite di concentrazione deve essere effettuata in capo al titolare del piano tenendo
conto dell'effetto ''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione al veicolo
medesimo.

Inoltre, deve essere rispettato il divieto di detenzione nel piano di partecipazioni
qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, tenendo conto anche
delle percentuali di partecipazione possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma
5, del Tuir e dalle società o enti, direttamente o indirettamente, controllati, ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del codice civile, dal titolare del piano o dai suoi
familiari, secondo quanto stabilito dal comma 100 dell'articolo 1 della legge di bilancio
2017.

L'adozione del look­through implica un controllo giornaliero degli investimenti
effettuati per il tramite dei veicoli societari, ai fini della verifica del rispetto, per almeno
i due terzi dell'anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti
dalla disciplina in esame.

Come evidenziato, la circolare n. 19/E del 2021 ha già chiarito che la previsione
contenuta nei commi 2 e 2­bis dell'articolo 13­bis del decreto legge n. 124 del 2019
conferma la rilevanza dell'approccio look through da utilizzare per valorizzare gli
investimenti effettivamente operati nell'ambito del PIR, criterio già adottato nella prassi
con riferimento agli investimenti in quote o azioni dei c.d. ''fondi di fondi'' al fine di
considerare qualificati gli investimenti effettuati tramite OICR NON PIR compliant.

In sostanza, la novità di tale previsione normativa attiene all'investimento
indiretto che è possibile effettuare nell'ambito dei PIR per il tramite di altre entità

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diverse dagli OICR (e imprese di assicurazione), prevedendo la possibilità di detenere
gli investimenti qualificati mediante i veicoli societari.

In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati
«indirettamente» tramite OICR estero (PIR compliant e NON PIR compliant),
indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICR stesso, poiché la ratio sottesa
alle suddette modifiche normative consiste nell'ampliare le modalità di investimento
indiretto.

Pertanto, si ritiene che in un PIR ''fai da te'' sia possibile valorizzare gli
investimenti qualificati effettivamente operati tramite OICR NON PIR compliant
utilizzando il criterio del look through, come descritto nella citata prassi.

Si applicano anche a tale modalità di investimento le indicazioni della circolare
n. 19/E del 2021. In particolare, si fa presente che tale approccio implica, in capo al
titolare del piano, un controllo giornaliero degli investimenti effettuati per il tramite
dell'OICR che investa esclusivamente in attività finanziare ammissibili ai fini PIR, ai fini
della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell'anno, dei vincoli di investimento
e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR, tenendo conto dell'effetto
''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione all'OICR medesimo, fermo
restando il divieto di detenzione di partecipazioni qualificate.

Al riguardo, nell'ambito della documentazione integrativa presentata, la SGR ha
dichiarato che sarà proprio onere «provvedere alla verifica di tutti i vincoli (di durata,
importo concentrazione, etc) previsti dalla normativa PIR in capo al singolo soggetto
titolare del piano
», sulla base di un apposito accordo tra l'Istante e la società di gestione
del fondo lussemburghese.

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Pertanto, nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per
l'investimento in OICR NON PIR compliant operato nell'ambito di un PIR ''fai da te'' al
fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all'organismo medesimo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.




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