RISOLUZIONE N. 26/E
Roma, 10 aprile 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le
erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle
fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29
dicembre 2022, n. 197
L’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riconosce alle
fondazioni bancarie incorporanti, di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un
credito d’imposta pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti
di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di
operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà, ai sensi dell’articolo
1, comma 397, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il comma 399 del medesimo articolo 1 stabilisce che il credito d’imposta in
argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo
stesso è stato riconosciuto.
Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione, secondo le modalità definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2023, emanato ai
sensi dell’articolo 1, comma 400, della citata legge n. 197 del 2022, nel quale sono state
stabilite le disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito
d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
2
• “7039” denominato “Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie
incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività
delle fondazioni incorporate - art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del
credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai
contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco delle fondazioni che hanno
effettuato le erogazioni, trasmesso dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
Spa (ACRI), e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non
ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto
anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.
Il credito ceduto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile e a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte
dell’Agenzia delle entrate, è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni
applicabili al cedente.
Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata
del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente