Risoluzione Agenzia Entrate n. 24/E del 08.04.2025

RISOLUZIONE N. 24 /E



Divisione Servizi

Roma, 8 aprile 2025

OGGETTO: Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Con la pubblicazione del comunicato ISTAT in Gazzetta Ufficiale (n. 302

del 27 dicembre 2024), dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova

classificazione delle attività economiche ATECO 2025, disponibile sul sito

internet www.istat.it, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007

(aggiornamento 2022).

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile

20251, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano

per fini istituzionali.

Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, l’Agenzia delle

entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli

dichiarativi.

Come verificare il codice attività attualmente presente in Anagrafe Tributaria

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari,

collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria,

accedendo alla propria area riservata2 del sito internet dell’Agenzia delle entrate e

consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.


1 Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito dell’ISTAT al seguente link: https://imprese.istat.it.
2 Si ricorda che è possibile accedere all’area riservata mediante le credenziali SPID, Carta nazionale dei
servizi (CNS), Carta d’identità elettronica (CIE) e, per i soggetti titolari di partita IVA, mediante le
credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

2





Comunicazione del nuovo codice attività

A partire dal 1° aprile 2025, tutti gli operatori interessati

dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli

atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate3.

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta

l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli

35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 605.

Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima

dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni

generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari4,

comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova

classificazione ATECO 2025.

Al riguardo, si ricorda che, se il contribuente è iscritto nel Registro delle

Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la

Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;

altrimenti, il contribuente dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate5.

IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
Federico Monaco

Firmato digitalmente


3 Per le dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare i codici
ATECO 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il
codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (cfr. FAQ del 5 marzo
2025 - https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-alle-domande-frequenti-iva-2025).
4 Si fa riferimento, ad esempio, alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica, di cui
al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 (paragrafo 3.6, lettera c).
5 Modelli AA5/6 e AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; modello AA9/12 per le persone
fisiche; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti.

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