Martedì 11 marzo 2025

Cartella esattoriale impugnabile per vizi propri, non del pregresso

a cura di: FiscoOggi
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La notifica, ricordano inoltre i giudici, rappresenta una condizione di efficacia dell’atto, di conseguenza un’eventuale irregolarità diventa irrilevante nel momento in cui lo scopo è stato raggiunto.
Il contribuente che lascia scadere i termini per l’impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l’impugnazione della successiva cartella esattoriale. Quest’ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025.


Fonte: https://www.fiscooggi.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.

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  • Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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