Venerdì 13 dicembre 2024

Il documento 'Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche': uno strumento utile alle PMI

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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Il “Tavolo per la Finanza Sostenibile” ha pubblicato la versione definitiva del documento “Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche“.

Il Documento propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Si compone delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche” e della “Guida Metodologica” con i relativi allegati e propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG.

L’utilizzo da parte delle PMI e delle banche è su base volontaria e il Documento non si propone quale standard di rendicontazione quanto piuttosto come uno strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.

Vengono valorizzate le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese e, pertanto, la loro differente capacità (in termini di risorse, know how, processi e personale dedicato) di fornire l’informativa richiesta. Viene infatti proposto un approccio modulare (che distingue tra informazioni con Priorità 1 e con Priorità 2) che si basa su una definizione di microimpresa non rigidamente predeterminata a priori, ma da individuarsi, nel rapporto banca/impresa, nella fase precedente alla resa dell’informativa. In linea con il principio di proporzionalità e con la natura volontaria del Documento, la scelta di limitare l’informativa alle sole informazioni con Priorità 1 potrà tenere conto dei requisiti dimensionali individuati dalle suddette normative e raccomandazioni europee, affidando alle parti coinvolte (PMI e banche) la selezione delle informazioni da richiedere con riferimento ai tali livelli di priorità.

Come già detto l’utilizzo del modello proposto è su base volontaria ma l’adozione di un modello standardizzato e condiviso potrebbe essere un valido strumento per semplificare e ridurre gli oneri che le PMI devono sopportare per far fronte alle richieste delle controparti:

  • sia delle banche (le imprese che hanno rapporti con più banche si trovano spesso a fronteggiare richieste simili ma differenziate, che aumentano gli oneri di risposta);
  • sia dagli altri soggetti coinvolti delle “catene del valore” (in primis le grandi imprese committenti).

Clicca qui per consultare il Documento.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di concessione di uso di palestra

    La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
    Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
    La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura. 

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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