Il “Tavolo per la Finanza Sostenibile” ha pubblicato la versione definitiva del documento “Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche“.
Il Documento propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG. Si compone delle “Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche” e della “Guida Metodologica” con i relativi allegati e propone una sintesi delle informazioni richieste dalle banche ai fini della normativa a loro applicabile in materia di rendicontazione e di gestione dei rischi ESG.
L’utilizzo da parte delle PMI e delle banche è su base volontaria e il Documento non si propone quale standard di rendicontazione quanto piuttosto come uno strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra banche e imprese, evitando, nei limiti del possibile, la proliferazione di richieste complesse e diversificate.
Vengono valorizzate le differenti caratteristiche dimensionali delle imprese e, pertanto, la loro differente capacità (in termini di risorse, know how, processi e personale dedicato) di fornire l’informativa richiesta. Viene infatti proposto un approccio modulare (che distingue tra informazioni con Priorità 1 e con Priorità 2) che si basa su una definizione di microimpresa non rigidamente predeterminata a priori, ma da individuarsi, nel rapporto banca/impresa, nella fase precedente alla resa dell’informativa. In linea con il principio di proporzionalità e con la natura volontaria del Documento, la scelta di limitare l’informativa alle sole informazioni con Priorità 1 potrà tenere conto dei requisiti dimensionali individuati dalle suddette normative e raccomandazioni europee, affidando alle parti coinvolte (PMI e banche) la selezione delle informazioni da richiedere con riferimento ai tali livelli di priorità.
Come già detto l’utilizzo del modello proposto è su base volontaria ma l’adozione di un modello standardizzato e condiviso potrebbe essere un valido strumento per semplificare e ridurre gli oneri che le PMI devono sopportare per far fronte alle richieste delle controparti:
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Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
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