Mercoledì 6 dicembre 2023

VERBALE DI RIUNIONE DEL CDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’art. 22 comma 2, del D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengano e conservino, per un periodo non inferiore a 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscano ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela;
  • che le suddette informazioni siano acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni di legge nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Il 9 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che prevede l’adempimento di prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati, da effettuarsi entro il prossimo 11 dicembre 2023.

Abbiamo redatto un modello di Verbale del Consiglio di Amministrazione con all’ordine del giorno:

  • Titolarità effettiva della società ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.lgs. 231/2007

per dare evidenza delle attività poste in essere dall’organo amministrativo.

Il verbale proposto è personalizzabile. Volutamente si è preferito utilizzare una formula che non espliciti in verbale le generalità dei titolari effettivi e il flusso logico che ne ha determinato l’individuazione, riconducendoli a documenti più riservati depositati agli atti della società.
Il verbale è conforme alle norme del diritto societario, qualora la decisione sia presa con il metodo assembleare.

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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