In linea con il PNRR e con la necessità di incrementare la digitalizzazione degli uffici giudiziari, parte negli Uffici Giudiziari di Catania, Catanzaro, Marsala e Napoli nord, il progetto pilota "Tribunale Online".
Lo rende noto il Ministero della Giustizia, con una notizia pubblicata sul proprio portale.
L'iniziativa permetterà al cittadino di effettuare il deposito telematico della domanda e gestire l'intero procedimento in autonomia, attraverso una piattaforma dedicata, collegato ai portali Giustizia e raggiungibile all’indirizzo smart.giustizia.it.
La piattaforma è stata sviluppata secondo criteri di accessibilità e centralità dell’utente, e sarà fruibile da qualsiasi dispositivo (computer, tablet o smartphone).
E' prevista un’Area pubblica informativa, accessibile a tutti e contenente informazioni su iter procedurali, attori coinvolti, tempi e costi dei servizi offerti, domande frequenti, istruzioni sul deposito presso i Tribunali, oltre alla possibilità di scaricare la modulistica necessaria alla fruizione dei servizi.
In una fase successiva sarà data la possibilità agli utenti di accedere, tramite le proprie credenziali SPID, ad un'Area riservata che conterrà le istruzioni sull’utilizzo dei servizi, una procedura guidata per la presentazione delle domande online, il monitoraggio dell’avanzamento dei procedimenti e la gestione di eventuali attività legate al procedimento specifico.
Al termine di questa fase di sperimentazione, l'iniziativa sarà estesa progressivamente a tutti i tribunali italiani.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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