I termini processuali relativi alla giustizia ordinaria e amministrativa sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno. La sospensione feriale è prevista dall'articolo 1 della legge 742/1969.
La pausa si applica a tutte le fasi del processo, incluse la notifica degli atti, la presentazione di ricorsi e memorie, e la fissazione delle udienze.
I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° settembre. Tuttavia, nel caso in cui il termine iniziale coincide con un giorno compreso tra il 1° e il 31 agosto, questo comincerà a decorrere solo dal 1° settembre.
Ad esempio, un avviso di accertamento notificato il 6 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l'impugnativa avverso l'atto decorre comunque dal prossimo 1° settembre e, dunque, scadrà il 28 ottobre (che slitta al 30 in quanto cade di sabato). Nel diverso caso di notifica avvenuta l'8 luglio, il termine di 60 giorni per proporre ricorso si calcola così: 23 giorni dal 9 al 31 luglio, stop feriale dal 1° al 31 agosto, 37 giorni dal 1° settembre al 7 ottobre.
La sospensione feriale non si applica agli adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, quali i termini di versamento delle imposte e quelli di notifica degli atti impositivi.
Per i contribuenti residenti, domiciliati o con sede nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto "Alluvioni" (Dl n. 61/2023), i termini processuali sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio. La sospensione vale anche nel caso in cui un difensore abbia le stesse peculiarità, a patto che l'incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2025-2026: versione Cloud
Il DM MEF del 28 aprile 2025 ha definito la metodologia in base alla quale l’Agenzia Entrate formulerà ai contribuenti potenzialmente interessati la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025/2026 e che non hanno quindi già un’adesione in corso per il biennio 2024/2025.
E’ già disponibile anche il software “Il tuo ISA 2025 CPB”, che consente di effettuare i calcoli e di trasmettere sia i modelli relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sia l’eventuale adesione della proposta di concordato preventivo biennale.
Abbiamo quindi pubblicato la nuova applicazione cloud per valutare la convenienza a aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 da parte delle Persone Fisiche titolari di partita IVA individuale.
L'applicazione consente di simulare, una volta ricevuta la proposta dall’Agenzia Entrate, la convenienza di adesione, in termini di risparmio di imposte e di contributi previdenziali, in ragione delle previsioni di reddito per il prossimo biennio (2025 e 2026), anche in base a diversi scenari, per i seguenti casi:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
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