Venerdì 9 agosto 2024

Semplificazioni controlli sulle attività economiche dal 2 agosto: indicazioni operative per Uffici e personale ispettivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E' in vigore dal 2 agosto il Decreto Legislativo n. 103/2024, attuativo dell’art. 27 della L. n. 118/2022, che, al fine di una “semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, introduce disposizioni destinate ad incidere sullo svolgimento delle attività ispettive in materia di lavoro, sia relativamente alla programmazione della vigilanza, sia in termini di sanzionabilità di condotte che violano alcune disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Con Nota n. 1357 del 31 luglio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce le prime indicazioni operative per gli Uffici ed il personale ispettivo.

Il documento, in particolare, analizza:

  • l'ambito di applicazione del Decreto (art.1);
  • la semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2);
  • il sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio “basso” (art. 3);
  • gli obblighi di consultazione del ascicolo informatico di impresa da parte del soggetto che effettua i controlli (art. 4);
  • i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5);
  • le violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6);

Nella nota pubblicata l'Ispettorato precisa che le previsioni contenute nel Decreto, ed in particolare quelle di cui all’art. 6 in materia di diffida amministrativa, possano trovare applicazione con riferimento agli illeciti accertati a partire dal 2 agosto, anche se riferiti a condotte poste in essere precedentemente in quanto trattasi di disposizione di carattere procedurale.
Le indicazioni riferite all’art. 6, conclude l'Ispettorato, costituiscono atto di indirizzo per la Direzione centrale innovazione ai fini della digitalizzazione della diffida amministrativa.


Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
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  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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