La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, nella sentenza n. 33443 dell'11 novembre 2021 ha ribadito il principio per cui "Lo scontrino fiscale non costituisce prova piena del pagamento, benché il giudice di merito possa prenderlo in considerazione e valutano a tal fine unitamente alle altre risultanze processuali".
Lo stesso, dunque, dev'essere valutato unitamente alle altre risultanze istruttorie acquisite al giudizio di merito.
Infatti "In tema di compravendita al dettaglio di beni di consumo, la prova richiesta all'acquirente dell'effettività dell'acquisto presso il rivenditore può essere fornita mediante la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal venditore, trattandosi di documento idoneo e sufficiente a tale scopo, soprattutto se l'esercizio commerciale da cui risulti rilasciato tratti la tipologia di articolo acquistato e il prezzo del bene corrisponda al suo valore. Per contro, la contestazione dell'acquisto da parte del venditore, che addebiti al cliente di essersi avvalso di un documento fiscale altrui, assume valenza di vera e propria eccezione, la cui prova incombe a carico di chi la sollevi".
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
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