Non costituisce reddito autonomo o diverso la somma di denaro recuperata per canoni già versati dal contribuente nei confronti degli altri obbligati in solido. Pertanto, non è soggetta a ritenuta.
A chiarirlo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sentenza n. 7355/2 del 31/12/2024), che ha accolto l’appello del contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.
La vicenda portata all'attenzione dei giudici campani ha riguardato il locatore di un immobile, che aveva recuperato coattivamente nei confronti dell’appellante canoni di locazione non versati in riferimento alla locazione di un immobile condotto dallo stesso insieme ad altri soggetti.
L’appellante, successivamente, aveva recuperato la somma di denaro dovuta dagli altri coobbligati da un istituto bancario a seguito di un pignoramento presso terzi che, per errore, aveva indicato nella certificazione unica quali redditi di lavoro autonomo.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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