Giovedì 16 gennaio 2020

Pubblicate nuove risposte interpretative della Direzione generale della giustizia civile

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Ministero della Giustizia informa di aver pubblicato sul sito istituzionale le risposte interpretative di competenza della Direzione generale della giustizia civile a specifici quesiti posti dai singoli uffici giudiziari, che riguardano temi relativi a servizi di cancelleria, contributo unificato e magistratura onoraria.

In particolare, le risposte fornite sono le seguenti:

  • Servizi di cancelleria - Pene pecuniarie - Ordinanza di estinzione della pena pecuniaria;
  • Servizi di cancelleria - Spese di lite liquidate in favore della parte civile con sentenza penale di primo grado;
  • Contributo unificato - Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame - determinazione del contributo unificato;
  • Magistratura onoraria - Giudici ausiliari di corte d'appello iscritti all'Albo degli avvocati - modalità versamento contributo cassa avvocati;
  • Onorari dovuti al consulente tecnico - Prenotazione a debito - Dichiarazione di incostituzionalità - Sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 2019 ;
  • Fascicolo di parte - Definizione del procedimento civile - Ritiro dei fascicoli - Adempimenti della cancelleria;
  • Pene pecuniarie - recupero credito - Art. 238-bis d.P.R. n. 115 del 2002;
  • Indennità - Giudici dei tribunali per i minorenni - Presupposti per la liquidazione - Anche alla luce delle modifiche introdotte dal dlgs n. 116 del 2017;
  • Indennità - vice procuratori onorari - dlgs n. 116 del 2017;
  • Indennità per giudici di pace nei procedimenti di proroga del trattenimento di cittadini stranieri.

Fonte: https://www.giustizia.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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