Sul sito internet del Dipartimento dello sport sono state pubblicate le linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive e le linee guida per l'attività sportiva d base e l'attività motoria in genere, aggiornate al recente decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
Relativamente al periodo che va dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022, il Dipartimento precisa però che le disposizioni in merito alla necessità di possesso in zona bianca della certificazione verde "rafforzata" non trovano applicazione ai fini della pratica sportiva, sia essa svolta all'aperto che al chiuso.
Pertanto sono confermate, per le zone bianca e gialla, le disposizioni attualmente vigenti, ovvero necessità di possesso della certificazione verde "base" per la pratica sportiva all'interno di luoghi chiusi e per l'accesso alle aree adibite a spogliatoi e docce.
In zona arancione, invece, l'accesso a luoghi al chiuso per la pratica sportiva è consentito ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata".
Qui la tabella di sintesi delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo dal 6/12/2021 al 15/1/2022.
Contratto di concessione di uso di palestra
La gestione della palestra è prioritariamente finalizzata allo svolgimento dell'attività sportiva; compatibilmente con tale utilizzo principale, il concessionario avrà facoltà di far utilizzare l'impianto per attività non sportive.
Sono ammesse, in linea generale, le seguenti attività non sportive: incontri, convegni, mostre, concerti, attività di danza, arti marziali, esibizioni musicali.
La programmazione dell'uso dell'impianto per altre attività non sportive verrà autorizzata, di volta in volta, se compatibile con le caratteristiche della struttura.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
Contratto d'affitto di azienda
L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone.
L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda.
Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.
Pertanto l'affittuario:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi