Lunedì 17 ottobre 2022

Processo civile: commercialisti perplessi su formazione elenco professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Comunicato Stampa dell'11 ottobre 2022 il CNDCEC ha espresso alcune perplessità in merito alla formazione del nuovo elenco dei professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni e chiede di apportare modifiche, in particolare sui nuovi criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e in tema di formazione specialistica, allo schema di decreto legislativo su processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e esecuzione forzata.

In particolare il legislatore delegato, nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell'elenco, sembra aver trascurato le prerogative degli Ordini professionali, enti pubblici vigilati dal Ministero della giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l’assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti.

Le perplessità, inoltre, scaturiscono anche dalla scelta effettuata dal legislatore delegato nello schema, dove l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ma è formato da un comitato presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco.
Le funzioni di segretario, poi, devono essere esercitate dal cancelliere del tribunale. Coloro che aspirano a essere inclusi nell’elenco, vale a dire i professionisti, devono farne domanda al presidente del tribunale.

I Commercialisti non riscontrano effettive necessità di modificare il sistema di reclutamento dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso.

Ulteriori perplessità vengono segnalate in merito:

  • ai requisiti individuati per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell’elenco;
  • all’esigenza della formazione specialistica per i professionisti delegati alle vendite.

Fonte: https://commercialisti.it
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  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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