L’Organismo Congressuale Forense non può che opporsi alla diffusione di un’immagine dell’Avvocatura contraria alla speditezza del processo e ribadisce la sua contrarietà all’imposizione di limiti meramente quantitativi e formali nella redazione degli atti giudiziari.
Ciò premesso, chiede ai Presidenti della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che quest’ultimi si facciano portatori della problematica e si adoperino affinché, nell’ambito della revisione della riforma del processo civile (DD. Lgs. 10.10.2022 nn.149 e 151), in stretta e costante collaborazione con l’avvocatura, il V comma e la seconda parte del VI comma dell’art. 46, disp. att. c.p.c. vengano abrogati o quantomeno adeguatamente modificati, provvedendo, in ogni caso, con tempestività all’abrogazione del decreto ministeriale 110/23 o alla revisione delle sue criticità, chiarendone la corretta interpretazione anche con circolari applicative al fine di evitare i rischi di provvedimenti di analoga natura.
Le richieste, in una lettera che l'OCF ha inviato ai Presidenti della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
L'OCF, si legge nel Comunicato Stampa del 18 ottobre sorso, ha più volte manifestato la propria contrarietà all’imposizione di limiti e vincoli alla redazione degli atti giudiziari e ha mosso i propri rilievi nei confronti della disciplina dettata dal novellato art. 46 disp att. c.p.c. e del recente DM 110/23 chiedendo alle forze politiche e di governo un immediato intervento di modifica legislativa delle predette norme.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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