Lo scorso 9 luglio è entrato in vigore il regolamento europeo relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che fissa una soglia massima europea all'uso del contante.
Il Regolamento (UE) 2024/1624 individua in 10mila euro il limite massimo per il pagamento in contanti in tutta l'Unione Europea nelle transazioni commerciali di beni e servizi, salvo limiti inferiori nazionali più bassi che gli Stati membri possono adottare previa consultazione della Banca centrale europea.
Tali limiti inferiori devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
I limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri devono notificare tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
Il limite di 10.000 euro non si applica:
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
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