Mercoledì 2 settembre 2020

L'impugnazione nei confronti di un solo litisconsorte non determina l'inammissibilità dell'appello

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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L'Ordinanza n. 17061 del 13.08.2020 della Corte di Cassazione conferma il consolidato indirizzo (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018; Cass. n. 3 Cons. est. G.M. Nonno 18364 del 31/07/2013; Cass. n. 11552 del 14/05/2013; Cass. n. 3071 del 08/02/2011) secondo cui l'assenza di prova della notifica nei confronti di un litisconsorte necessario è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della CTP nei suoi confronti, ma non già l'inammissibilità dell'appello tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell'altro litisconsorte.

La mancata impugnazione nei confronti di un litisconsorte necessario, infatti, non implica l'inammissibilità del gravame: per giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

La sentenza della CTR Campania viene, dunque, cassata e la causa rimessa ad altra sezione della stessa CTR affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.
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  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

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    a cura di: Dott. Attilio Romano

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