Mercoledì 5 gennaio 2022

L'esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa introdotta con DL 118/2021: seconda edizione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Vi segnaliamo la seconda edizione del corso ACEF L’esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa introdotta con DL 118/2021, fruibile totalmente on demand sulla piattaforma e-learning accreditata dal CNDCEC ACEF (Moodle) (ODCEC Bologna) dal 14 gennaio 2022 al 31 maggio 2022.

Il Corso, di 55 ore, è strutturato secondo le previsioni del D.L. 118 del 24 agosto 2021 e del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e valido per la formazione obbligatoria degli esperti di cui all’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n.118. 

Clicca qui per informazioni e iscrizioni e qui per scaricare la locandina del corso.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione associazione temporanea d’impresa

    L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
    L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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