E' entrata in vigore ieri, 23 agosto, la Legge n. 102 del 24 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023, di modifica del Codice della Proprietà Industriale.
La riforma si inserisce nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato approvato in via definitiva con il voto finale della Camera dei Deputati il 18 luglio scorso.
Dal 23 agosto, quindi, sono entrati in vigore i nuovi importi dovuti per l’imposta di bollo applicabile alle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporto informatico alle Camere di commercio e all’Ufficio brevetti e marchi.
L'adeguamento degli importi, definito dall'Art. 31 della citata Legge, è stato introdotto con lo scopo di consentire il pagamento del tributo in modalità digitale. In particolare, viene rimodulata, in rialzo o in diminuzione, la misura del bollo dovuto attraverso la modifica dell’articolo 1, comma 1-quater, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/72 (Testo unico dell’imposta di bollo), che definisce l’ammontare dell’imposta applicabile in base al tipo di domanda o di registrazione.
Questi i nuovi importi:
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Excel
Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.
Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.
Note tecniche:
E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025:crediti d'imposta
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