Vi segnaliamo lo Studio n. 109-2021/P, pubblicato dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, che affronta il tema degli atti d'obbligo edilizio.
Lo studio, in particolare, affronta la disciplina degli atti d'obbligo e dei vincoli alla proprietà privata immobiliare che ne derivano, analizzando gli scopi da essi perseguiti, in particolare nell'ambito dei procedimenti amministrativi a cui tali atti d'obbligo sono collegati, nonché i relativi effetti giuridici, soprattutto con riferimento ai riflessi sulla disciplina urbanistica.
Nel documento vengono esaminati gli atti d'obbligo consistenti:
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Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: recupero patrimonio edilizio
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