Abbiamo pubblicato un formulario dedicato al revisore legale, una sorta di cassetta degli attrezzi con una serie di formule dedicate all’espletamento dell’attività professionale.
Le formule sono state redatte concentrandosi sull'etica e l'indipendenza dei revisori.
Viene data particolare enfasi alla qualità nella revisione legale, presentando le migliori pratiche e linee guida per standard professionali elevati. Sono stati esaminati gli standard internazionali di controllo della qualità, ISQM1 e ISQM2, adattati al contesto italiano e in vigore dal 2025.
Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza è fondamentale per la qualità della revisione legale perché le sue norme assicurano l’integrità, l’obiettività e l’indipendenza del revisore.
I principi internazionali sul controllo della qualità, con particolare riferimento agli standard ISQM1 e ISQM2, influenzano il controllo qualità in Italia e saranno in vigore dal 1° gennaio 2025. Inoltre, anche il principio ISA 220 Revised influenza il controllo qualità. Il controllo di qualità del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) fornisce linee d’indirizzo e orientamenti specifici. Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza assicura l’integrità, l’obiettività e l’indipendenza del revisore.
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Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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