Il datore di lavoro che abbia adempiuto a tutte le prescrizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 non è escluso dal rischio di essere sottoposto a un procedimento penale. La norma contenuta nel Decreto Liquidità, infatti, contiene soltanto una generica affermazione di principio, non prevedendo invece un meccanismo "metta al riparo il datore di lavoro". Si è infatti scelta una "formula di compromesso - anche lessicale - che non garantisce al datore di lavoro virtuoso una tutela a tenuta stagna perfetta".
Questa la denuncia dei Consulenti del Lavoro, secondo i quali sono due le questioni che ancora rimangono irrisolte, nonostante l'intervento legislativo:
La norma non parla, infatti, di "esenzione da responsabilità", di "non punibilità" o di "improcedibilità", ed a tale mancanza non può porsi rimedio con il rinvio al contenuto dell'ultima circolare Inail in materia (n. 22/2020), considerato il valore meramente interpretativo della stessa.
Con un quadro normativo così incompleto, prosegue la Fondazione Studi, l'intervento del Giudice sarà ancora più necessario e ciò dimostra, appunto, che non è stato affrontato e risolto il problema posto all'inizio.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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