Lunedì 22 gennaio 2024

Da Assonime la guida al nuovo codice dei contratti pubblici

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il DL 31 marzo 2023 n. 361 ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50/2016.
Si tratta di una riforma fondamentale per le imprese, per le stazioni appaltanti e per il sistema socioeconomico nel suo complesso, che mira a una semplificazione delle regole, a favorire l'innovazione e a garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Assonime ha pubblicato la Guida al nuovo codice dei contratti pubblici, nella quale sono illustrati i principali istituti riformati dal Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023.

La Guida, più in dettaglio, offre un commento sintetico e organico delle novità apportate dal Codice alla disciplina dei contratti pubblici, partendo dall'analisi dei principi generali e degli strumenti digitali che costituiscono i presupposti per una efficiente gestione del contratto pubblico. 
Essa si sofferma, inoltre:

  • sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sul riordino dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, compresa la valutazione di efficacia delle misure di self-cleaning e la rilevanza della reputazione dell'impresa;
  • sulle diverse fasi del ciclo di vita del contratto pubblico, con particolare attenzione asl nuovo ruolo del RUP;
  • sugli aspetti innovativi del partenariato pubblico-privato.

Un paragrafo autonomo è dedicato alle regole applicabili nei settori speciali.

CLICCA QUI per leggere la guida.


Fonte: https://www.assonime.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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