Pubblicato in Gazzetta il decreto con le istruzioni di accesso ai benefici per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nelle Zone logistiche semplificate.
Tutto pronto per il tax credit Zls. Nel decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, sono definite le modalità di accesso al credito di imposta riconosciuto alle imprese per gli acquisti di beni strumentali nuovi, da destinare alle Zone logistiche semplificate, effettuati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.. Le domande telematiche potranno essere inviate all’Agenzia dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, con un apposito modello di prossima approvazione.
L’agevolazione, introdotta dall’articolo 13 del Dl n. 60/2024 (“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), è riferita agli investimenti in beni strumentali da parte delle imprese, già esistenti e nuove, che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (Zls) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. La disciplina relativa alla costituzione delle Zone logistiche semplificate è contenuta nella legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 61-65 della legge n. 205/2017) e dal Dpcm n. 40/2024, che contiene il regolamento di istituzione delle Zls.
Le imprese beneficiarie, dopo aver effettuato l’investimento, devono mantenere l’attività nella Zona logistica semplificata per almeno 5 anni, pena la decadenza dai benefici.
Possono fruire del contributo le imprese di qualunque forma giuridica che già operano o che si devono stabilire nella Zls.
Abbiamo predisposto un'informativa sul credito d’imposta per le Zls e, a corredo, la certificazione del professionista revisore.
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Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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