Con il decreto del 29 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236) il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha dato il via libera all’operativa del sistema di comunicazione del titolare effettivo. Ciò significa che, presumibilmente entro l’11 dicembre dicembre 2023, le società di capitali in primis ma anche enti personificati e trust dovranno comunicare per via telematica il (o i) loro titolari effettivi al competente registro delle imprese.
Dal 10 ottobre 2023 le imprese - persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono comunicare i loro “titolari effettivi” agli uffici del registro delle imprese.
In questa check list che abbiamo predisposto, illustriamo i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo:
L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.
A supporto degli operatori del settore, abbiamo anche riportato degli esempi pratici per l’individuazione del titolare effettivo.
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La check list appartiene anche al pacchetto "Antiriciclaggio: come comunicare alla CCIAA il Titolare Effettivo".
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Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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