Lunedì 24 luglio 2023

Check list 'Adempimenti giuridico fiscali e del lavoro' per la gestione dei lavoratori sportivi. Facsimili di contratti

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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La Riforma dello Sport, in vigore dal 1° luglio 2023, introduce novità, importanti, per enti sportivi e per i lavoratori del settore sportivo. 

È stata pensata con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, garantire le tutele dei lavoratori e promuovere la formazione dei giovani atleti. In estrema sintesi, le principali novità riguardano:

  • qualifica di volontario e lavoratore sportivo;
  • modalità di retribuzione dei lavoratori sportivi e agevolazioni fiscali.

Sono previste agevolazioni fiscali e contributive nell’area del dilettantismo, per i lavoratori sportivi e relativamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale. Tra le novità principali, vi sono:

  • esclusione del recupero contributivo per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del 1° luglio 2023;
  • modifica dell’aliquota contributiva per i dilettanti al 25%, saranno considerati il 50% dei compensi fino al 31 dicembre 2027;
  • esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi, applicabile fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo, per l’area del dilettantismo;
  • per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro, resta applicabile l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS. Invece, oltre i 15.000 euro di reddito sarà dovuta sia l’aliquota IRPEF che i contributi previdenziali, sia per l’area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico.

Il limite vale anche per tutto il periodo d’imposta 2023, anche se la riforma entra in vigore dal 1° luglio:

  • ai premi riconosciuti ai tesserati dilettanti per risultati nelle competizioni sportive si applica la ritenuta alla fonte del 20%.

A tale scopo abbiamo redatto una check list dedicata ai nuovi adempimenti giuridico fiscali e del lavoro per la gestione dei lavoratori sportivi alla luce delle novità intervenute con la riforma dello sport. E a supporto degli operatori del settore forniamo una serie di facsimili di contratti aggiornati al Dlgs n. 36/2021.

CLICCA QUI.

Vai alla nostra sezione dedicata alle Associazioni e Società sportive e a quella per gli Enti sportivi dilettantistici.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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