Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole su uno schema di regolamento che disciplina il trattamento dei dati effettuato dai Centri per la giustizia riparativa.
L’Autorità, tuttavia, in considerazione del contenuto e della natura dei dati, ha chiesto al Ministero della Giustizia alcune integrazioni e precisazioni del testo, con lo scopo di migliorare il livello delle garanzie, accordate agli interessati, sotto il profilo della protezione dei dati personali.
Lo schema di regolamento, ad esempio, dovrà essere integrato inserendo un richiamo espresso al principio di minimizzazione, per sottolineare l’esigenza di una adeguata selezione dei dati suscettibili di trattamento.
Sarà inoltre da precisare che la raccolta di dati come il nickname o l’accountname dei partecipanti è ammessa solo se necessaria.
Viene inoltre richiesto che la video-audio-registrazione degli incontri sia limitata ai casi nei quali la verbalizzazione non si ritenga sufficiente e sia necessario disporre di una documentazione che rappresenti anche la gestualità e l’espressione emotiva delle parti.
Infine, i Centri di giustizia riparativa dovranno adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la tutela e la sicurezza dei dati personali trattati nell’ambito del programma ed effettuare la valutazione d’impatto prevista dal Regolamento europeo sulla privacy.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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