Mercoledì 25 ottobre 2023

Antiriciclaggio: come comunicare alla CCIAA il Titolare Effettivo. Tutti i documenti utili in un unico pacchetto

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Al via l’iter per la comunicazione delle informazioni sul “Titolare Effettivo” al Registro delle imprese.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023 n. 236  il provvedimento 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del “Titolare Effettivo”. Entro l’11 dicembre 2203 i soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Ad essere obbligati ad effettuare la dichiarazione saranno:

  • Imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative);
  • Persone Giuridiche Private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;
  • Trust e istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona - fiduciario - amministra dei beni, sui quali ha il controllo, nell’interesse di terzi beneficiari).

La comunicazione dovrà avvenire unicamente per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all’invio) con un’istanza firmata digitalmente (a seconda dei casi):

  • da almeno un amministratore dell’impresa;
  • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Questo pacchetto contiene 3 diverse check list:

  • Al via il registro titolari effettivi. Comunicazioni entro l'11 dicembre 2023 per Società di capitali, persone giuridiche private e trust
  • Come individuare il titolare effettivo
  • Comunicazione del titolare effettivo. Modello telematico TE con comunicazione unica - DIRE

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DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di cessione dei diritti al brevetto

    Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo. 
    Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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