Mercoledì 31 marzo 2021

Al via il Processo civile telematico in Cassazione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Debutta oggi, 31 marzo 2021, il Processo civile telematico in Cassazione, ossia la possibilità per gli avvocati di effettuare, in via facoltativa, il deposito telematico di atti e documenti in Cassazione, per effetto dell’art. 221, comma 5, d.l. 34/2020 e del d.m. 27 gennaio 2021.

Si tratta, in particolare di tutti gli atti del processo di legittimità, ossia:

  • il ricorso
  • il controricorso
  • il controricorso con ricorso incidentale
  • le istanze generiche
  • la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione
  • la rinuncia al mandato (“RinunciaProcura”)
  • la memoria ex art. 378 c.p.c.
  • la memoria ex art. 380-bis c.p.c.
  • la memoria ex art. 380-bis, 1, c.p.c.
  • la memoria ex art. 380-ter c.p.c.
  • i depositi ex art. 372 c.p.c.
  • la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del controricorso
  • la documentazione relativa ai condoni fiscali
  • il ricorso per correzione d’errore materiale (“SegnalazioneErroreMateriale”)
  • l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite
  • l’istanza di patrocinio a spese dello Stato
  • l’istanza di riunione dei ricorsi
  • l’istanza di sollecita fissazione
  • l’istanza di rinnovo della notifica del ricorso
  • l’istanza di rinnovo notifica (a valere, evidentemente, per i controricorsi)
  • il deposito del provvedimento impugnato
  • l’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere
  • l’istanza di sospensione del giudizio
  • l’istanza di rimborso delle spese di giustizia
  • la procura speciale per la costituzione nel nuovo difensore
  • l’integrazione del contributo unificato,
  • qualunque altra istanza, sotto forma di “atto generico”.

L’elenco degli atti contenuti negli xml-schema (versione V7) contiene anche gli ulteriori seguenti endoprocessuali, quindi l’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. e il provvedimento impugnato.

La Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense ha pubblicato un utile Vademecum che fornisce risposte alle domande più frequenti ed indicazioni sulle modalità di redazione della busta telematica di deposito attraverso il redattore atti open-source SLpct.


Fonte: https://www.fiif.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Procuratore generale dell’impresa

    A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari). 
    La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto costitutivo di comitato

    I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
    La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
    L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:

    • di soccorso o di beneficenza;
    • promotori di opere pubbliche;
    • monumenti;
    • esposizioni;
    • mostre;
    • festeggiamenti e simili.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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