Con la Circolare n. 137 del 17 settembre 2021 l'Inps ha fornito chiarimenti sull'obbligo di versamento del cd. ticket di licenziamento, ed in particolare sui criteri per la determinazione della contribuzione dovuta. Nello stesso documento l'Istituto rimandava a successivo messaggio le indicazioni operative per la regolarizzazione di eventuali importi fuori misura.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, data l’indicazione tardiva dell’Istituto, tra l’altro in rettifica di propri provvedimenti, ha chiesto che non siano applicate sanzioni e termini prescrizionali per i ticket già calcolati.
Nell'approfondimento "Ticket licenziamento, il commento alla circolare Inps" il Consiglio Nazionale ricostruisce il quadro di riferimento precedente al documento di prassi emanato dall’Inps e aggiunge osservazioni e proposte.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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