Lunedì 17 ottobre 2022

Terzo settore: nasce l'Osservatorio nazionale sull'amministrazione condivisa

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il 7 ottobre scorso il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto n. 169, che istituisce l’Osservatorio nazionale sull’amministrazione condivisa come prima forma di coprogrammazione dell'attività pubblica nel settore, aperta alla partecipazione diretta degli enti del Terzo Settore interessati.

L'intento è quello di favorire la diffusione e l’applicazione degli istituti previsti dal cosiddetto Codice del Terzo Settore nel titolo VII, dedicato ai rapporti con gli enti pubblici, in materia di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, convenzioni e servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

L'Osservatorio, in particolare, avrà le seguenti funzioni:

  • aggiornamento normativo e sulla prassi;
  • ricognizione degli atti a contenuto generale e di quelli dei procedimenti amministrativi svolti dalle amministrazioni pubbliche, anche a seguito di iniziativa degli enti del Terzo Settore;
  • analisi della giurisprudenza, europea e nazionale di interesse;
  • predisposizione di toolkit e documentazione di riferimento per le amministrazioni pubbliche;
  • promozione di forme di cooperazione con pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell’applicazione del Codice del Terzo Settore.

"E’ un'ottima notizia, che ci fa compiere un ulteriore passo verso il rafforzamento del rapporto tra le istituzioni pubbliche e il Terzo settore, attraverso prassi collaborative, per realizzare attività di interesse generale e produrre politiche che valorizzino i territori", ha dichiarato la portavoce del Forum Terzo Settore, Vanessa Pallucchi.
"La firma del decreto rappresenta anche un messaggio ricco di significato alla vigilia di un importante appuntamento sull’economia sociale, che il Forum Terzo Settore organizza in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, domani e dopodomani a Roma. Le esperienze di amministrazione condivisa sono infatti un modello importante che il nostro Paese può far conoscere e diffondere in Europa, anche per dare slancio all’economia sociale. Il nostro obiettivo è far sì che si faccia sempre più strada un modello economico alternativo a quello di mercato, che parta dai bisogni delle comunità e le veda protagoniste della realizzazione delle politiche. In questo processo il riconoscimento del ruolo del Terzo settore è cruciale".


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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