Con Risposta n. 63 dell'8 maro 2024 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un cittadino che svolge abitualmente l'attività di insegnante di lingua straniera con apertura di partita Iva, che è titolare di cattedra presso una scuola statale e che, autorizzato dalla propria dirigente scolastica all'esercizio della libera professione, ha intenzione continuare a lavorare in part-time effettuando lezioni private 5 o 6 volte alla settimana.
Intenzionato a chiudere la partita Iva, l'Istante chiede chiarimenti in merito alle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sui compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra. Chiede inoltre se, per l'esercizio di tale attività, sia dovuta solo la tassazione diretta del 15% sui compensi.
Sul punto l'Agenzia entrate chiarisce che lo svolgimento di 5/6 lezioni a settimana configura proprio quel requisito di "abitualità" che prevede l’apertura di una partita Iva.
Pertanto, realizzandosi tale requisito, l'Istante dovrà mantenere la partita Iva e valutare se:
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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