Gli articoli 119, 120 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77/2020, individuano i Consulenti del Lavoro, insieme ad altri esperti dell'area giuridico-economica, quali professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito, maturato dai contribuenti per le spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o/e di adeguamento sismico, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Nella Circolare n. 21 del 2020, accessibile dai Consulenti del Lavoro previo login, la Fondazione Studi, dopo aver passato in rassegna le regole e la documentazione utile per l'accesso al Superbonus 110%, analizza ed approfondisce il ruolo dei Consulenti del Lavoro nel rilascio del visto di conformità, asseverazione, attestazione tecnica e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, per poi terminare con un riepilogo delle sanzioni amministrative e penali in cui è possibile incorrere nell'ipotesi di dichiarazioni infedeli.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025: Superbonus
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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