In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile.
Con la Circolare n. 66 del 20 maggio l’Inps fornisce le istruzioni per la fruizione della suddetta riduzione contributiva in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio dei contributi sullo stanziamento relativo al 2022.
Per tale anno, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 148/2015 e quelle che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Il beneficio contributivo, si legge nella Circolare, è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento e fruita dall’impresa, mentre è consentito il cumulo solo nel caso dell’esonero denominato “Decontribuzione Sud”.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Non è richiesta una forma determinata né per la costituzione dell’associazione non riconosciuta, né per i singoli contratti di adesione.
Solo quando all’atto della costituzione o della singola adesione vi siano conferimenti di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato, è obbligatoria la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
In tutti gli altri casi si può ricorrere all’atto pubblico, alla scrittura privata o anche ad un accordo verbale, purché venga espressa da più persone l’intenzione di svolgere in modo continuativo un’attività di comune interesse e di destinare a tale scopo un’organizzazione e i mezzi patrimoniali necessari.
La costituzione può essere immediata o progressiva.
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