Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22-10-2020 è stato pubblicato il Decreto 24 agosto 2020 n. 132, con il Regolamento che individua le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
All'Art. 1 del provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 6 novembre, vengono descritte le modifiche apportate al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, che vede l'inserimento dell'Art. 2-bis, dove sono riportate le cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche.
In particolare, le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
a) la fattura elettronica ricevuta è riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
b) l'indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura, è omessa o errata;
c) l'indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura è omessa o errata;
d) l'indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura è omessa o errata;
e) l'indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali è omessa o errata.
Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Inoltre, il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con con un documento in formato XML la cui struttura abbia le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche dell'allegato B al regolamento.
Infine il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dal citato articolo 2-bis.
I comitati sono organizzazioni di persone che, mediante la raccolta pubblica di fondi, intendono perseguire scopi d’interesse generale.
La disciplina dei comitati è prevista dagli articoli 39 e seguenti del codice civile. La formula del comitato viene utilizzata qualora l’esigenza di perseguire fini di pubblica utilità sia avvertita da persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati. Costoro possono farsi promotori di una sottoscrizione pubblica e raccogliere, in questo modo, i fondi necessari per raggiungere lo scopo.
L’articolo 39 del codice civile contiene alcuni esempi di comitati:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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