Con la Circolare n. 18 del 19 maggio 2023 l'Inail informa del rilascio del nuovo applicativo, realizzato in attuazione dell’art. 28, co. 3-ter, d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che mette a disposizione del datore di lavoro e delle imprese, prodotti e strumenti tecnici/specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, permettendo di individuare soluzioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'applicativo è disponibile sul sito Inail, nella sezione Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio.
Per consultare gli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato alla Circolare, è possibile utilizzare la funzione di ricerca che, attraverso una serie di filtri impostabili dall’utente, permette di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati per Attività/Ateco, Tipologia di rischio e Tipo di strumento.
L'Istituto ricorda che per le richieste di assistenza e supporto è attivo un Contact center al numero 066001 o il servizio “Inail risponde”.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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