È in corso l'ennesima campagna di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate, questa volta riguardanti la richiesta di pagare imposte per poter recuperare fondi, dove il malcapitato viene indotto con l'inganno a versare fondi per fantomatici investimenti. Successivamente, gli viene richiesto di versare delle imposte al fine di ottenerne la parziale restituzione; in questa seconda fase della truffa, viene inviato un falso documento contenente il logo dell’Agenzia delle Entrate e una firma contraffatta a nome del Direttore di un ufficio dell’Agenzia, anche realmente esistente. Clicca qui per un esempio.
L'Agenzia Entrate, come di consueto, raccomanda di prestare la massima attenzione in caso si ricevessero email con allegato di questo tipo, di non ricontattare in alcun modo il mittente e di non dare seguito alle richieste di versamenti di somme di denaro per investimenti o per imposte da essi derivanti.
E' sempre disponibile, sul sito dell'Agenzia Entrate, la sezione “Focus sul phishing”, in caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia. In alternativa, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul portale istituzionale o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi