L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorda che scade il 15 ottobre la possibilità di beneficiare delle agevolazioni in materia di rateizzazione delle cartelle disposte dal "Decreto Agosto" (Dl n. 104/2020).
Presentando la domanda entro il 15 ottobre, infatti, il decreto prevede una maggiore flessibilità nei pagamenti, dando la possibilità di saltare fino a 10 rate (anziché le 5 ordinariamente previste) prima della decadenza dalla dilazione. Un'opportunità a favore di cittadini ed imprese in difficoltà economica, che permette di gestire i pagamenti nel modo più consono alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie.
La stessa novità riguarda anche tutti i piani di rateizzazione che erano già in essere (e quindi non decaduti) alla data dell'8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione dei termini di pagamento).
I pagamenti delle rate sospese (quelle con scadenza tra l'8 marzo ed il 15 ottobre 2020) dovranno essere effettuati entro il 30 novembre. Per le rate in scadenza dopo il 15 ottobre, invece, il pagamento dovrà avvenire entro la data riportata nel bollettino.
Per maggiori dettagli su come effettuare la rateizzazionevi invitiamo a consultare l'articolo di FiscoOggi. Per ulteriori approfondimenti relativi alle novità del Decreto "Agosto" clicca qui.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
Contratto di cessione dei diritti al brevetto
Con il "contratto di cessione" il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto, perdendone la proprietà a favore del cessionario, di regola dietro pagamento di un prezzo.
Generalmente si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione di tecnologie quando non si ha interesse ad essere presenti nello specifico mercato al quale si riferisce il prodotto o procedimento inventato; mentre si ricorre alla cessione di un segno distintivo quando non si intende più utilizzarlo, solitamente a seguito dell'alienazione dell'azienda alla quale il segno si riferiva.
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