Il prolungamento del periodo di prova previsto dall'articolo 7, comma 3, del recente decreto legislativo n. 104/2022, che prevede il prolungamento del periodo di prova in caso di eventi sopravvenuti, si applica anche ai congedi e permessi fruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori ai sensi della legge n. 104/1992.
Lo ha confermato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una risposta fornita lo scorso 9 settembre nella sezione URP Online del proprio sito internet.
L'articolo 7, comma 3, spiega ancora il Ministero, non ha inteso incidere sulla natura del periodo di prova, ormai consolidata nel nostro ordinamento, per la cui effettività si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Pertanto, il periodo di prova resta sospeso in caso di assenza per malattia e in tutti gli altri casi di assenza previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, compresi, quindi, i congedi e i permessi di cui alla legge n. 104 del 1992.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
Costituzione associazione temporanea d’impresa
L’associazione temporanea d’impresa si realizza attraverso un accordo di collaborazione tra due o più società per lo svolgimento congiunto di una determinata attività o di un affare complesso limitatamente al periodo necessario per il suo compimento.
L’associazione temporanea d’impresa può essere inquadrata nella joint venture contrattuale.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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