La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento relativo ai principali interventi per favorire l'accesso al credito contenuti nel D.L. 17 marzo 2020 n. 17 c.d. "Cura Italia" e nel D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Liquidità", che hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l'autorizzazione necessaria a garantirne la piena operatività.
In particolare, si tratta del significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l'erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo.
A tale misura si aggiunge anche la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI (art. 1 del D.L. Liquidità).
Il documento analizza inoltre altri interventi contenuti nelle norme in oggetto, destinati a sostenere la liquidità delle imprese, quali moratorie sui finanziamenti in essere, strumenti a supporto dell'internazionalizzazione, e così via.
Ad ogni modo, chiarisce la FNC, è importante sottolineare come, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un'attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze, per garantire il fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa, nonché l'effettiva capacità di rimborso prospettica degli impegni assunti.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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