Con la Circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 fornisce nuove indicazioni rispetto a quelle precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104 che, in particolare, riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla citata legge in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
L'Istituto chiarisce che, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
Inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Modello di memoria in sede giudiziale con un particolare e specifico schema tabellare riassuntivo
Le memorie, in sede giudiziale, hanno una funzione importantissima per illustrare e chiarire le proprie ragioni e anche per sviluppare le tesi giuridiche e richiamare la giurisprudenza.
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