Mercoledì 13 maggio 2020

Patti per l'inclusione sociale: nuovi finanziamenti ai Comuni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Decreto Direttoriale del 30 aprile 2020 il Ministero del Lavoro (Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) ha approvato il primo elenco di progetti ammissibili a finanziamento ai sensi dell'Avviso 1/2019 PaIS, tra cui quelli presentati dagli Ambiti di Modena, Bari, Lecce, Cuneo e Atripalda.

In particolare l'Avviso, la cui dotazione finanziaria complessiva ammonta a 250 milioni di euro, sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'inclusione sociale (PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, in continuità con l'Avviso 3/2016 che a questo scopo aveva già destinato 486 milioni di euro.

Le proposte progettuali, che dovranno essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale, dovranno riguardare:

  • il rafforzamento dei Servizi Sociali;
  • gli interventi socioeducativi e di attivazione lavorativa;
  • la promozione di accordi di collaborazione in rete.

Ogni Ambito Territoriale, al fine di ricevere il finanziamento previsto, dovrà stipulare una specifica Convenzione di sovvenzione.


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Finanziamento S.r.l. da parte dei soci

    Finanziamento S.r.l. da parte dei soci

    La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari. 
    La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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