Il 19 maggio 2021 è stato sottoscritto tra Confartigianato Trasporti e le altre organizzazioni datoriali insieme a Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di logistica, trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2019, e che avrà una durata fino al 31 marzo 2024.
"Le trattative per il rinnovo del contratto", afferma Amedeo Genedani, Presidente di Confartigianato Trasporti, "sono avvenute in piena fase pandemica durante la quale il comparto dell’autotrasporto, nonostante le enormi difficoltà ad operare, ha dimostrato di essere essenziale per la tenuta del Paese e la sopravvivenza della popolazione cui ha garantito l’approvvigionamento dei beni di prima necessità".
"L’accordo che abbiamo fortemente perseguito ha il merito di certificare il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro quale strumento di tutela e garanzie per imprese e lavoratori. Il nuovo contratto, insieme all’avviso comune da indirizzare alle Istituzioni ed all’Osservatorio permanente sull’andamento del comparto rappresentano un tassello fondamentale per il sistema della rappresentanza attraverso cui vogliamo modernizzare il settore e favorire la flessibilità e la competitività delle piccole e medie imprese italiane".
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.) una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Il contratto estimatorio è molto utilizzato dai commercianti che, non conoscendo in anticipo quale sarà l'interesse dei consumatori per un determinato bene, possono in tal modo restituire al fornitore la merce rimasta invenduta senza pagarne il relativo prezzo.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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