Giovedì 9 aprile 2020

Le misure per l'accesso al credito e sostegno alla liquidità

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il 6 aprile scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. contenente nuove misure fiscali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus: tra queste, ulteriori sospensioni di termini per adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e di ritenute anche per i mesi di aprile e maggio e l'inapplicabilità delle sanzioni per alcune violazioni. Importanti misure per favorire l'accesso al credito e sostenere la liquidità delle imprese con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Relativamente all'accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione e all'internazionalizzazione e agli investimenti le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

La garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell'importo finanziato, in base alle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l'impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

In particolare:

  • le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
  • la copertura scende all'80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi;
  • l'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda;
  • per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il Decreto inoltre va a potenziare il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Infine, il Decreto va a potenziare il sostegno pubblico all'esportazione attraverso un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.


Fonte: http://www.governo.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Modello di ricorso tributario 2025 che tiene conto di gran parte delle modifiche emergenti sia nello Statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992

    Modello di ricorso tributario 2025 che tiene conto di gran parte delle modifiche emergenti sia nello Statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992

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    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
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