Nella guida pubblicata da Assindatcolf sulla domotica, intesa come aiuto reale per le famiglie con anziani e bambini, una parte tocca il delicato tema della video sorveglianza nelle ipotesi di lavoro domestico. L'installazione di questi sistemi di sorveglianza nella propria casa, ove siano presenti collaboratrici domestiche (colf, badanti o babysitter), infatti, può far scaturire problematiche associate al controllo del lavoro e alla tutela della riservatezza.
Quali sono, in questi casi, le regole che il datore di lavoro deve rispettare?
Partendo dal presupposto che il lavoro domestico si basa su un rapporto fiduciario e che nella maggioranza dei casi viene onorato e rispettato da entrambe le parti, in alcuni casi si può tuttavia verificare un problema di fiducia che porta la famiglia a considerare l’installazione di sistemi di video-sorveglianza controllati da remoto.
In questo caso, spiega Assindatcolf, è fondamentale per il datore di lavoro rispettare i vincoli posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza e quelli a tutela della libertà e integrità morale del lavoratore.
Il lavoratore, quindi, deve essere sempre informato:
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Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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