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Martedì 26 settembre 2023

Lavoro domestico: Assindatcolf chiede la totale deduzione del costo per colf, badanti e baby sitter

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Nei primi 6 mesi del 2023 la spesa che le famiglie italiane hanno sostenuto per servizi domestici è mediamente aumentata di 58 euro al mese (+7,8%), passando da 733 di gennaio a 791 di luglio. 
I dati arrivano da un'indagine promossa da Assindatcolf per studiare gli effetti che le spese per i servizi domestici hanno avuto sui consumi delle famiglie.

Nel dettaglio, la retribuzione corrisposta mediamente alla colf è passata da 546 euro netti di gennaio ai 561 di luglio; della baby-sitter da 747 a 859, mentre per le badanti, l’incremento netto si avvicina ai 100 euro, passando da 1.146 a 1.224. 
Questo aumento ha causato ricadute sulla spesa, diventata insostenibile per il 36,9% delle famiglie, in particolare per i nuclei a basso red­dito, dove la quota di quelli che hanno dichiarato insostenibile la spesa è cresciuta in 6 mesi passando dal 67,1% di gennaio al 79,7% di luglio.

“Restiamo convinti che per sostenere economicamente le famiglie, ma anche per porre un argine al dilagare del lavoro sommerso, occorra modificare la fiscalità introducendo la totale deduzione del costo che i datori sostengono per colf, badanti e baby sitter. Rimane il fatto che una spesa irrinunciabile come quella per la non autosufficienza e per i bambini non tutti possono permettersela. È quindi fondamentale che a fianco della deducibilità fiscale si dia spazio ad un assegno unico più sostanzioso e che arrivi presto la Prestazione universale per la non autosufficienza. Contiamo che già nella Legge di Bilancio vi siano indicazioni chiare in questa direzione: pensiamo al raddoppio della deducibilità dei contributi Inps, al finanziamento della Prestazione universale, ed anche all’inclusione dei lavoratori domestici nell’abbattimento del cuneo fiscale e contributivo” ha dichiarato Andrea Zini, presidente di Assindatcolf.

Clicca qui per leggere l'analisi di Assindatcolf.


Fonte: https://assindatcolf.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale

    La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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