I contribuenti in possesso di partita IVA che esercitano l’attività in forma individuale (d’impresa, artisti e professionisti) e che nell’anno 2022 hanno realizzato ricavi o compensi di importo non superiore a 170.000 euro, potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).
Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE. Sono invece esclusi i contributi previdenziali
In un sistema complesso come quello italiano, anche una semplice proroga rischia di diventare un grosso problema da gestire. Abbiamo predisposto un modello di lettera personalizzabile per aggiornare la clientela e suggerire una modalità di gestione.
Questa versione 1.1 è aggiornata dopo la pubblicazione della Circolare dell’Agenzia Entrate n. 31/E del 9 novembre 2023.
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Formulario del professionista d’impresa
Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni.
L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
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