Mercoledì 12 marzo 2025

La Commissione Ue da l'ok alla riforma fiscale del Terzo Settore

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E' finalmente arrivato il via libera della Commissione Europea alla norme fiscali in favore del Terzo Settore.
Dal primo gennaio 2026 entrerà in vigore un regime fiscale ad hoc che prevede, tra le altre cose, la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio e l'introduzione di specifici incentivi per gli investitori, ampliando le opportunità di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore. 
Da segnalare, tra le novità più significative, l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5%.

"Questo risultato rappresenta una svolta decisiva, ci permette finalmente di dare certezze e stabilità agli ETS e piena attuazione al Codice del Terzo Settore e per questo motivo ci tengo a ringraziare il Viceministro Bellucci", ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.
"La Commissione Europea", ha spiegato il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore, Maria Teresa Bellucci, "stante le caratteristiche e unicità del Terzo Settore italiano e quanto rappresentato ampiamente dal nostro Governo, constata che le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato, poiché  perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità. Questo non solo rafforza il ruolo del Terzo Settore, ma è anche un chiaro riconoscimento dell’inestimabile valore del lavoro di questi enti, milioni di donne e uomini che animano il mondo della solidarietà sociale in Italia".


Fonte: https://www.lavoro.gov.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Formulario del professionista d’impresa

    Formulario del professionista d’impresa

    Il formulario del professionista d’impresa, guida, in maniera pratica ed efficace, alla stipula delle diverse tipologie di contratti, quali l’affitto d’azienda, l’agenzia, l’assicurazione e l’associazione in partecipazione per citarne alcuni. 
    L'opera raccoglie un'ampia varietà di formule relative alla gestione della vita d’impresa e, grazie al suo taglio pratico, offre un ausilio indispensabile per orientare gli operatori del settore in una materia connotata da un crescente grado di complessità per effetto dei ripetuti interventi del legislatore e delle continue elaborazioni giurisprudenziali.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l. e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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