Lunedì 24 marzo 2025

Inps: controlli sui requisiti di accesso alla prestazione per gli anziani non autosufficienti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Messaggio n. 949 del 18 marzo l'Inps fornisce nuovi chiarimenti in merito alla Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, la misura destinata agli anziani di almeno 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento e con un ISEE sociosanitario non superiore a 6.000 euro, a cui è stato riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo.
La prestazione, istituita in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è una nuova misura economica che ha lo scopo di promuovere il potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

La Prestazione Universale è composta da:

  • una quota fissa, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
  • una quota integrativa, attualmente pari a 850 euro mensili, utilizzabile esclusivamente per:
    • remunerare assistenti domiciliari regolarmente contrattualizzati;
    • acquistare servizi di assistenza non sanitaria da imprese qualificate.

Nel Messaggio l'Istituto precisa che, dopo l'invio della domanda, eseguirà controlli automatizzati sui requisiti di accesso alla prestazione, in particolare:

  • sul possesso di un ISEE sociosanitario valido;
  • sulla titolarità dell’indennità di accompagnamento;
  • sulla sussistenza del bisogno assistenziale gravissimo, valutato tramite commissioni mediche e un questionario sul contesto familiare.

Fonte: https://www.inps.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
    Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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